Incidente stradale con mezzo non identificato o non assicurato

Incidente stradale con mezzo non identificato o non assicurato

IL Fondo di garanzia per le vittime della strada è il soggetto che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure non identificato. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il conducente, dopo l'incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato.

 

AMBITO DI OPERATIVITA’ DEL FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

  1. non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
  2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

 

A CHI DEVE ESSERE INVIATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro, come indicato dalla Consap in http://www.consap.it.
  • Alla Consap quale gestore del Fondo di Garanzia, con sede legale in Roma, Via Yser n. 14

 

COSA DEVE INDICARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento deve contenere:

 
  • il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto
  • la dinamica del sinistro
  • i dati del richiedente
  • i dati del conducente e del proprietario del veicolo estero
  • i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello)
  • la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo danneggiato
  • la specificazione che il mezzo danneggiante non è identificato o non è assicurato
  • nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi

In caso di soli danni a cose:

  • l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo)
  • il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia

In caso di danni fisici

  • l’entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale)
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione

 

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Inviare la richiesta di risarcimento del danno con i requisiti di legge (v. modello veicoli non identificati/non assicurati) alla Compagnia designata (per l'elenco vedi consap.it) ed alla Consap
  • la Compagnia designata verifica che il mezzo danneggiante non sia assicurato (o non sia identificabile)
  • se la Compagnia designata rileva che il mezzo è assicurato lo comunica al richiedente, diversamente procede alla gestione del sinistro
  • se la richiesta è incompleta la Compagnia incaricata richiede entro 30 giorni le integrazioni (il termine per l’offerta resta sospeso fino alla ricezione delle integrazioni)
  • entro 60 giorni la Compagnia incaricata formula un’offerta o comunica i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta
  • una volta liquidato il danno la Compagnia incaricata procede al recupero della somma contro il danneggiante.

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di risarcimento danni può essere presentata:

  • in proprio seguendo in prima persona l’iter della pratica
  • attraverso un legale di fiducia