Disconoscimento di incidente stradale

Disconoscimento di incidente stradale

Di che cosa si tratta.

E’ una procedura assicurativa per proteggersi dai falsi sinistri stradali in cui si viene coinvolti. Negli ultimi anni il verificarsi di falsi incidenti stradali sta diventando un fenomeno sempre più frequente, con tantissimi guidatori che, nonostante condotte di guida corrette, si ritrovano a proprio carico denunce di “sinistri fantasma” mai avvenuti e di cui non sono responsabili, con un conseguente aumento del premio della propria polizza assicurativa. Per evitare che questo accada, l’assicurato coinvolto ingiustamente in un incidente stradale può disconoscere il sinistro, ovvero ritenerlo falso o invalido ai fini del risarcimento.

 

Cosa fare in caso di “sinistro fantasma”

Nel caso in cui si venga coinvolti ingiustamente in un sinistro stradale mai avvenuto occorre contattare immediatamente la propria assicurazione, possibilmente entro 20 giorni dalla comunicazione del sinistro ed inviare per scritto alla propria compagnia e a quella del presunto danneggiato la “denuncia di disconoscimento”, contenente la propria versione e la totale estraneità dai fatti ed allegando eventuali prove e testimonianze a supporto di quanto dichiarato.

 

Documentazione e prove da fornire per il disconoscimento di un sinistro

La sola denuncia di disconoscimento appena compilata NON è di per sé sufficiente a provare l’inesistenza del sinistro, ma deve sempre essere accompagnata dalla prova del non coinvolgimento.

La prova del NON coinvolgimento nel sinistro potrà avvenire mediante:

  • dichiarazione testimoniale di un soggetto terzo il quale affermi l’assenza di contatto tra i mezzi o la collocazione del veicolo assicurato in altro luogo alla data del presunto sinistro. Il teste deve identificare il veicolo assicurato attraverso la targa allegando alla propria dichiarazione copia di un documento di identità in corso di validità e del proprio Codice Fiscale. In assenza dei predetti requisiti la testimonianza non sarà utilizzabile a sostegno della negazione del fatto storico.
  • Copia della denuncia querela sporta nei confronti della controparte del sinistro.
  • Certificato di avvenuta rottamazione del mezzo avente data anteriore al presunto sinistro.
  • Qualunque altro elemento idoneo a provare l’assenza di coinvolgimento del veicolo assicurato nel sinistro (a mero titolo esemplificativo: rilevazioni Telepass con indicazione della targa, contravvenzioni elevate in luogo diverso da quello del presunto sinistro, fatture o prese in carico del veicolo da parte di carrozzerie o officine alla data del presunto sinistro, ecc.).

 

In seguito al disconoscimento del sinistro, infatti, la compagnia assicuratrice si occuperà dei dovuti accertamenti e valutazioni sulla fondatezza dell’accusa che è stata mossa, tra cui anche eventuali perizie tecniche sui veicoli coinvolti, per verificare l’effettiva presenza dei danni.

Successivamente, deciderà se liquidare il sinistro al danneggiato o chiudere la pratica senza alcun risarcimento.